IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
   Vista  la  legge  8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del
Ministero dell'ambiente;
   Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, concernente  norme  quadro
in materia di aree protette;
   Visto  l'articolo  34, comma 1, lettera b), della legge 6 dicembre
1991, n. 394, che  prevede  l'istituzione  del  Parco  nazionale  del
Gargano;
   Visti  altresi'  gli  articoli 8 e 9 della citata legge 6 dicembre
1991, n. 394, relativi alla istituzione ed alla gestione  degli  Enti
parco;
   Visto  il  decreto  del  Ministro dell'ambiente in data 4 novembre
1993  di  perimetrazione  provvisoria   e   misure   provvisorie   di
salvaguardia del Parco nazionale del Gargano;
   Visto  il  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 24 novembre
1994 di istituzione del comitato di gestione  provvisoria  del  Parco
nazionale del Gargano;
   Vista  la nota n. 1749/SCN/P/95 dell'11 febbraio 1995 del Ministro
dell'ambiente con la quale e' stato richiesto alla regione Puglia  il
parere di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
   Vista  la  nota n. 2386 del 17 maggio 1995 con la quale la regione
Puglia esprime il proprio parere in  esito  alla  sopra  citata  nota
dell'11 febbraio 1995;
   Visto lo studio realizzato dal Servizio Conservazione della Natura
del  Ministero  dell'ambiente "Programma d'azione urgente per le aree
protette in Italia", con il quale  sono  state  individuate  le  aree
all'interno  del  territorio  del  parco  nelle  quali  sono presenti
habitat e specie d'interesse comunitario individuate dalle  Direttive
92/43/CEE  e  79/409/CEE,  nonche'  habitat  e  specie  di  interesse
nazionale;
   Ritenuto di non poter accogliere le richieste  di  esclusione  dal
territorio del Parco di aree ricadenti in zone di tipo 1 poiche' tali
zone   comprendono   aree   di   rilevante  interesse  naturalistico,
paesaggistico  e  culturale  con  limitato  o  inesistente  grado  di
antropizzazione;
   Ritenuto  di poter accogliere le richieste della regione Puglia di
escludere dal territorio del Parco le aree ricadenti  nelle  zone  di
tipo  2  limitatamente alle aree nelle quali non e' stata evidenziata
la presenza di valori naturalistici di rilevanza comunitaria e quelle
non  necessarie  al  mantenimento  di  una  continuita'  territoriale
essenziale  ai  fini  di  una  adeguata tutela dei siti di importanza
naturalistica comunitaria;
   Ritenuto altresi' di poter accogliere la richiesta  della  regione
Puglia  di  non  escludere  dal  territorio  del  Parco  alcune  zone
ricadenti  nei  comuni  di  Vico  del  Gargano,  Peschici,  Vieste  e
Mattinata  in  aree finalizzate alla costituzione di aree contigue ai
sensi del citato decreto ministeriale 4 novembre 1993;
   Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri  adottata  nella
riunione del 26 maggio 1995;
   Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. E' istituito l'Ente parco nazionale del Gargano.
   2.  L'Ente  parco nazionale del Gargano ha personalita' di diritto
pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente.
   3.  All'Ente  parco  nazionale  del  Gargano   si   applicano   le
disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.
   4. L'Ente parco nazionale del Gargano e' inserito nella tabella IV
allegata alla predetta legge.
   5.  Il territorio del parco nazionale del Gargano e' delimitato in
via  definitiva  dalla  perimetrazione  riportata  nella  cartografia
ufficiale  depositata  in originale presso il ministero dell'ambiente
ed in copia conforme presso la regione Puglia  e  la  sede  dell'Ente
parco  nazionale  del  Gargano,  ed allegata al presente decreto, del
quale costituisce parte integrante, limitatamente al quadro  d'unione
in scala 1:50.000.
   6.   Nel   territorio   del  Parco,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto e fino all'approvazione del  piano
del  parco  di cui all'art. 12 della legge n. 394/91, si applicano le
misure di salvaguardia riportate nell'allegato A) al presente decreto
del quale costituisce parte integrante.
   7. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente  di  concerto  con  il
tesoro,  entro  sessanta  giorni  dall'entrata in vigore del presente
decreto, e' definita la dotazione organica dell'Ente parco.